Art. 4 · Elenco dei pescherecci

Art. 4

Elenco dei pescherecci

In vigore dal 20 ott 2016
Elenco dei pescherecci 1.   Gli Stati membri interessati determinano i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito della pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) con reti da posta fisse a imbrocco (GNS). 2.   Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, l'elenco di tutti i pescherecci che praticano la pesca del rombo chiodato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.
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