Art. 5 · Elenco dei pescherecci

Art. 5

Elenco dei pescherecci

In vigore dal 20 ott 2016
Elenco dei pescherecci 1.   Gli Stati membri interessati stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. 2.   Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura del nasello, della triglia, del gambero rosa mediterraneo e della sogliola. Essi tengono aggiornati tali elenchi.
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