Art. 4 · Esenzione de minimis

Art. 4

Esenzione de minimis

In vigore dal 20 ott 2016
Esenzione de minimis In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i seguenti quantitativi di specie che definiscono le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento possono essere rigettati in mare a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013: a) nel Mediterraneo occidentale (punto 1 dell'allegato): i) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino; e ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco; b) nel Mare Adriatico (punto 2 dell'allegato): i) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino; ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco; ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza rapidi (sfogliare); iv) per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 2 % nel 2019 del totale di catture annue di questa specie per peschereccio che utilizza reti da traino; e v) per la sogliola (Solea solea), 0 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco; c) nel Mediterraneo sudorientale (punto 3 dell'allegato): i) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino; ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco; e iii) per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie di questa specie per peschereccio che utilizza reti da traino.
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