Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 ott 2016
1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento. 2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
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