Art. 1 · Operazioni compensate

Art. 1

Operazioni compensate

In vigore dal 19 ott 2016
Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 è così modificato: 1) il paragrafo 2 dell' è sostituito dal seguente: «2.   I dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicati in un'unica segnalazione. In deroga al primo comma, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicati in segnalazioni separate se si applicano le seguenti condizioni: a) il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati; b) i campi delle tabelle dell'allegato non consentono la segnalazione efficace dei dati e delle informazioni sul contratto derivato di cui alla lettera a). Le controparti di un contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati stabiliscono di comune accordo, prima del termine della segnalazione, il numero di segnalazioni separate da trasmettere al repertorio di dati sulle negoziazioni in relazione al contratto derivato. La controparte segnalante collega le segnalazioni separate al gruppo di segnalazioni dell'operazione mediante un identificativo unico a livello della controparte, conformemente al campo 14 della tabella 2 dell'allegato.»; 2) gli sono sostituiti dai seguenti: « Operazioni compensate 1.   Se un contratto derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 è successivamente compensato da una CCP, detto contratto è segnalato come cessato specificando come tipo di azione nel campo 93 della tabella 2 dell'allegato «cessazione anticipata», e segnalando i nuovi contratti risultanti dalla compensazione. 2.   Quando i contratti sono conclusi e compensati in una sede di negoziazione nello stesso giorno, sono segnalati solo i contratti risultanti dalla compensazione. Articolo 3 Segnalazione delle esposizioni 1.   I dati sulle garanzie di cui alla tabella 1 dell'allegato includono tutte le garanzie costituite e ricevute, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato. 2.   Quando una controparte non costituisce garanzie per ogni singola operazione, le controparti segnalano al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia costituita e ricevuta sul portafoglio, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato. 3.   Quando relativamente ad un contratto viene segnalata la garanzia costituita sul portafoglio, la controparte segnalante trasmette al repertorio di dati sulle negoziazioni il codice che identifica il portafoglio collegato al contratto segnalato, conformemente al campo 23 della tabella 1 dell'allegato. 4.   Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenute a segnalare le garanzie e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alla tabella 1 dell'allegato. 5.   Per i contratti compensati mediante CCP, la controparte segnala la valutazione del contratto fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 17 a 20 della tabella 1 dell'allegato. 6.   Per i contratti non compensati mediante CCP, la controparte segnala, conformemente ai campi da 17 a 20 della tabella 1 dell'allegato, la valutazione del contratto effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard IFRS 13 Valutazione del fair value adottato dall'Unione e di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).»;" 3) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Importo nozionale 1.   L'importo nozionale del contratto derivato, di cui al campo 20 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue: a) nel caso di swap, future e forward negoziati in unità monetarie, l'importo di riferimento sulla base del quale sono determinati i pagamenti contrattuali nei mercati dei derivati; b) nel caso delle opzioni, calcolato utilizzando il prezzo strike; c) nel caso dei contratti finanziari differenziali e dei contratti derivati relativi a materie prime designate in unità quali barili e tonnellate, l'importo risultante della quantità al prezzo fissato nel contratto; d) nel caso dei contratti derivati in cui l'importo nozionale è calcolato utilizzando il prezzo dell'attività sottostante e tale prezzo è disponibile solo al momento del regolamento, il prezzo di fine giornata dell'attività sottostante alla data di conclusione del contratto. 2.   La segnalazione iniziale del contratto derivato il cui valore nozionale varia nel tempo specifica l'importo nozionale applicabile alla data della conclusione del contratto derivato.»; 4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Log relativo ai dati Le modifiche dei dati registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni sono conservate in un log che indica la persona o le persone che hanno chiesto la modifica, ivi compreso il repertorio di dati sulle negoziazioni, se applicabile, le ragioni della modifica, la data e l'ora e una descrizione chiara delle modifiche, tra cui i dati originari e i nuovi dati pertinenti di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato.»; 5) l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:104:oj#art-1