Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 ott 2016
All'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 è aggiunto il paragrafo seguente: «In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (Trachurus spp.) catturato nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX è di 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo nelle suddette zone. Entro tale limite del 5 %, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente del Portogallo può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.»
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