Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008
In vigore dal 14 ott 2016
Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:
1)
l' è così modificato:
a)
i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5.
«verifica della partita», la verifica, da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, nel quadro dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), dell'osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento tramite controlli documentali sistematici, controlli di identità casuali e, se ritenuto opportuno in base alla valutazione del rischio, controlli fisici, prima dell'immissione in libera pratica della partita nell'Unione conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;
6.
«autorità competente dello Stato membro interessato», l'autorità doganale, l'autorità per la sicurezza alimentare o altre autorità designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, responsabili della verifica delle partite e della vidimazione dei certificati di ispezione;
(*1) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).»;"
b)
sono aggiunti i seguenti punti da 8 a 11:
«8.
«prodotti dell'acquacoltura», i prodotti dell'acquacoltura quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
9.
«non trasformato», il significato con cui tale termine è utilizzato nella definizione di prodotti non trasformati di cui all', paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o di etichettatura;
10.
«trasformato», il significato con cui tale termine è utilizzato nella definizione di prodotti trasformati di cui all', paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o di etichettatura;
11.
«punto di entrata», il punto di immissione in libera pratica.
(*2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)."
(*3) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).»
"
2)
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell'elenco di cui all' in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2017.»;
3)
all'articolo 7, paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«e)
il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il sito Internet e il numero di codice della o delle autorità di controllo e dell'organismo o degli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente di cui alla lettera d) per l'esecuzione dei controlli;
f)
il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il sito Internet e il numero di codice della o delle autorità o dell'organismo o degli organismi di controllo responsabili del rilascio dei certificati nel paese terzo per l'importazione nell'Unione;»;
4)
all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
dopo l'inclusione nell'elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare senza indugio alla Commissione eventuali modifiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema di controllo; eventuali modifiche apportate alle informazioni di cui alle lettere d), e) e f) dell'articolo 7, paragrafo 2, sono notificate senza indugio alla Commissione mediante il sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008;»;
5)
all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari di un paese terzo riconosciuto inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, ma non coperti dal riconoscimento concesso a tale paese terzo, possono essere inseriti nell'elenco di cui al presente articolo.»;
6)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Certificato di ispezione
1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di una partita di prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento, è subordinata:
a)
alla presentazione dell'originale del certificato di ispezione all'autorità competente dello Stato membro interessato;
b)
alla verifica della partita e alla vidimazione del certificato di ispezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato; nonché
c)
all'indicazione del numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).
La verifica della partita e la vidimazione del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell'Unione.
Gli Stati membri designano i punti di entrata nel loro territorio e comunicano alla Commissione i punti di entrata designati.
2. Il certificato di ispezione è rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo pertinente, vidimato dall'autorità competente dello Stato membro interessato e compilato dal primo destinatario secondo il modello e le note figuranti nell'allegato V e utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione (*5).
L'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con una firma elettronica avanzata, ai sensi dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) o con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui all'allegato della decisione 2004/563/CE della Commissione, Euratom (*7).
Se il certificato di ispezione originale è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES, le autorità di controllo, gli organismi di controllo, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di ispezione che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in TRACES.
3. Per essere accettato ai fini della vidimazione, il certificato di ispezione deve essere stato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo del produttore o trasformatore del prodotto in questione o, nel caso in cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione sia diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, dall'autorità o dall'organismo di controllo dell'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione secondo la definizione di cui all', lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007.
Tale autorità o organismo di controllo è:
a)
un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato III del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione; o
b)
un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato IV del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione.
4. L'autorità o l'organismo di controllo che emette il certificato di ispezione può rilasciare tale certificato e firmare la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione per il prodotto interessato, i documenti di trasporto e i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della partita.
Tuttavia, per i prodotti trasformati, se l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione è un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato III, tale autorità o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tale prodotto sono stati controllati e certificati da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti dal paese terzo interessato che figura nello stesso allegato o, nel caso in cui l'autorità o l'organismo di controllo sia un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato IV, tale autorità o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati controllati e certificati da un'autorità o da un organismo di controllo di cui all'allegato III o IV oppure sono stati prodotti e certificati nell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007.
Se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione e che figura nell'allegato IV rilascia il suddetto certificato e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti, compresi i documenti di trasporto e i documenti commerciali, dopo aver verificato che la produzione o la trasformazione del prodotto in questione è stata controllata e certificata da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti per i prodotti interessati e il paese interessato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dopo aver condotto, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, un controllo fisico della partita.
Su richiesta della Commissione o dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione in conformità al secondo e terzo comma mette a disposizione quanto prima l'elenco di tutti gli operatori della catena di produzione biologica e delle autorità o degli organismi di controllo a cui i suddetti operatori hanno affidato il controllo della loro attività.
5. Il certificato di ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale.
Il primo destinatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato di ispezione a fini di informazione dell'autorità o dell'organismo di controllo conformemente all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l'indicazione «COPIA», stampata o apposta mediante timbro.
6. Al momento della verifica di una partita, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima il certificato originale di ispezione nella casella 20 e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.
7. Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.
Il primo destinatario invia quindi l'originale del certificato all'importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.
(*4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)."
(*5) Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44)."
(*6) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."
(*7) Decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il suo regolamento interno (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).»;"
7)
sono inseriti i seguenti articoli da 13 bis a 13 quinquies:
«Articolo 13 bis
Forza maggiore o circostanze eccezionali
1. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che impediscono al sistema elettronico di funzionare, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, i certificati di ispezione e i relativi estratti possono essere rilasciati e vidimati a norma dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 7, senza l'utilizzo di TRACES, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, e sulla base dei modelli e delle note di cui all'allegato V o VI. Le autorità competenti, le autorità di controllo, gli organismi di controllo e gli operatori ne informano senza indugio la Commissione e inseriscono in TRACES tutte le informazioni necessarie entro i dieci giorni di calendario successivi al ripristino del sistema.
2. Se il certificato di ispezione è rilasciato senza utilizzare TRACES, esso è redatto in una lingua ufficiale dell'Unione e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.
Il certificato di ispezione è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di sdoganamento. Se necessario, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono richiedere una traduzione del certificato nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali.
Il certificato è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.
3. L'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato, tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico ed effettua in seguito la corrispondenza con il numero di serie attribuito da TRACES.
4. Se il certificato di ispezione è rilasciato e vidimato senza l'utilizzo di TRACES, il secondo e il terzo comma dell'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 5, non si applicano.
Articolo 13 ter
Importatore
L'importatore indica il numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 13 quater
Diritti di accesso
La Commissione è responsabile della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES delle autorità competenti quali definite all', lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007, delle autorità competenti dei paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento e delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all'allegato III o IV del presente regolamento. Prima di concedere diritti di accesso a TRACES, la Commissione verifica l'identità delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo interessati.
Le autorità competenti quali definite all', lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007 sono responsabili della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES per gli operatori, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dell'Unione. Prima di concedere diritti di accesso a TRACES, le autorità competenti verificano l'identità degli operatori, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo interessati. Gli Stati membri designano un'autorità unica responsabile di coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione in questo settore.
Le autorità competenti comunicano alla Commissione i diritti di accesso concessi. La Commissione attiva tali diritti di accesso in TRACES.
Articolo 13 quinquies
Integrità e leggibilità delle informazioni
Il sistema TRACES tutela l'integrità delle informazioni registrate a norma del presente regolamento.
In particolare, esso offre le garanzie seguenti:
a)
consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di informazioni, file e metadati;
b)
è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro gli attacchi informatici;
c)
protegge i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software;
d)
impedisce, con vari mezzi, qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità delle informazioni che consentono di stabilire se queste hanno subito modifiche nel tempo;
e)
conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;
f)
offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità delle informazioni per l'intero periodo di immagazzinamento previsto;
g)
è corredato di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema, che deve essere accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.»;
8)
l'articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, e forma oggetto di una o più preparazioni di cui al secondo comma, l'autorità competente dello Stato membro interessato effettua la verifica della partita secondo quanto disposto all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento prima dell'esecuzione della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana mediante la quale le merci sono state dichiarate per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo deve essere indicato nella casella 19 del certificato di ispezione.
La preparazione è limitata ai seguenti tipi di operazioni:
a)
il confezionamento o il riconfezionamento; oppure
b)
l'etichettatura relativa alla presentazione del metodo di produzione biologico.
Dopo tale preparazione e prima dell'immissione in libera pratica, la partita deve essere oggetto delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.
Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di ispezione è restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione della partita, l'importatore indicato nella casella 11 del certificato di ispezione presenta all'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato, mediante TRACES, un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell'allegato VI. A seguito della verifica del lotto, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima l'estratto del certificato di ispezione nella casella 13 ai fini dell'immissione in libera pratica. La verifica del lotto e la vidimazione dell'estratto del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui il lotto è immesso in libera pratica nell'Unione.»;
ii)
il quarto comma è soppresso.
9)
l'articolo 15 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:
«Se la verifica di una partita da parte di un'autorità competente dello Stato membro interessato porta all'individuazione di un'infrazione o di un'irregolarità che comporta il rifiuto della vidimazione del certificato e dell'immissione in libera pratica dei prodotti, tale autorità notifica senza indugio l'infrazione o l'irregolarità alla Commissione e agli altri Stati membri mediante TRACES.
Gli Stati membri garantiscono un coordinamento efficace ed efficiente tra le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali ai fini di uno scambio tempestivo di informazioni sull'individuazione di partite di prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 recanti termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, ma non dichiarati come destinati ad essere importati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. L'autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali conclusioni mediante TRACES.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. L'importatore, il primo destinatario o l'autorità o l'organismo di controllo trasmette alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni sulle infrazioni o irregolarità constatate con riguardo ai prodotti importati tramite il sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 mediante TRACES.»;
10)
all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 permette di raccogliere le domande, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento, ove del caso.»;
11)
all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il primo elenco di paesi terzi riconosciuti comprende l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele (*8), la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri di codice di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. Tali numeri di codice sono aggiunti anteriormente al 1o luglio 2010 mediante aggiornamento dell'elenco a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.
(*8) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»;"
12)
l'articolo 19 è soppresso;
13)
è inserito il seguente articolo 19 bis:
«Articolo 19 bis
Disposizioni transitorie relative all'uso di certificati di ispezione non rilasciati in TRACES
Fino al 19 ottobre 2017 i certificati di ispezione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e i loro estratti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere rilasciati e vidimati a norma dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 7, senza l'utilizzo di TRACES conformemente all'articolo 13 bis, paragrafi 1, 2 e 3, e sulla base dei modelli e delle note di cui all'allegato V o VI.»;
14)
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
15)
all'allegato IV, nell'elenco delle categorie di prodotti, la categoria «C: Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine» è sostituita dalla categoria «C: Prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati»;
16)
l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
17)
l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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