Art. 3 · Esenzioni de minimis

Art. 3

Esenzioni de minimis

In vigore dal 12 ott 2016
Esenzioni de minimis 1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi: a) per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX; b) per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (codice dell'attrezzo: TBB) e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT e TX) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb; c) per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb. 2.   Anteriormente al 1o maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni anteriormente al 1o settembre 2017.
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