Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 ott 2016
Nell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui l'ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare o disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenza relativa a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti della Commissione adottati ai sensi di tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato in tale richiesta secondo la gravità del problema.»
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