Art. 9 · Frequenza del calcolo e determinazione della data del calcolo

Art. 9

Frequenza del calcolo e determinazione della data del calcolo

In vigore dal 4 ott 2016
Frequenza del calcolo e determinazione della data del calcolo 1.   Le controparti calcolano il margine di variazione conformemente all' almeno su base giornaliera. 2.   Le controparti calcolano il margine iniziale conformemente all' entro il giorno lavorativo successivo ad uno dei seguenti eventi: a) un nuovo contratto derivato OTC non compensato a livello centrale è eseguito o aggiunto al paniere di compensazione; b) un vigente contratto derivato OTC non compensato a livello centrale scade o è rimosso dal paniere di compensazione; c) un vigente contratto derivato OTC non compensato a livello centrale fa scattare un pagamento o una consegna diversi dalla costituzione e dalla raccolta di margini; d) il margine iniziale è calcolato conformemente al metodo standardizzato di cui all', paragrafo 1, e un contratto vigente è riclassificato in termini di classe di attività di cui all'allegato IV, paragrafo 1, in ragione della ridotta durata residua; e) nei precedenti dieci giorni lavoratori non è stato effettuato alcun calcolo. 3.   Ai fini della determinazione della data del calcolo del margine iniziale e del margine di variazione, si applica quanto segue: a) quando due controparti sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo è effettuato sulla base del paniere di compensazione della giornata lavorativa precedente; b) quando due controparti non sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo è basato sulle operazioni nel paniere di compensazione concluse il precedente giorno lavorativo prima delle ore 16:00, secondo l'ora del fuso orario in cui le ore 16:00 scoccano prima.
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