Art. 6
Valutazione del merito di credito
In vigore dal 4 ott 2016
Valutazione del merito di credito
1. La controparte che raccoglie la garanzia valuta il merito di credito delle attività appartenenti alle classi di cui all', paragrafo 1, lettere c), d) ed e), non denominate o non finanziate nella valuta nazionale dell'emittente, e di cui all', paragrafo 1, lettere f), g), da j) a n) e p), utilizzando una delle seguenti metodologie:
a)
i rating interni di cui al paragrafo 3 della controparte che raccoglie la garanzia;
b)
i rating interni di cui al paragrafo 3 della controparte che costituisce la garanzia, se tale controparte è stabilita nell'Unione o in un paese terzo in cui detta controparte è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella disciplinata dalla normativa dell'Unione ai sensi dell'articolo 127 della direttiva 2013/36/UE;
c)
la valutazione del merito di credito formulata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciuta, come definita all', paragrafo 1, punto 98, del regolamento (UE) n. 575/2013, o la valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione di cui all'articolo 137 del medesimo regolamento.
2. La controparte che raccoglie la garanzia valuta il merito di credito delle attività appartenenti alla classe di attività di cui all', paragrafo 1, lettera o), utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
3. La controparte autorizzata a utilizzare il metodo basato sui rating interni (di seguito «metodo IRB») ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013 può utilizzare i propri rating interni per valutare il merito di credito delle garanzie raccolte ai fini del presente regolamento.
4. La controparte che utilizza il metodo IRB conformemente al paragrafo 3, determina la classe di merito di credito delle garanzie conformemente all'allegato I.
5. La controparte che utilizza il metodo IRB conformemente al paragrafo 3, comunica all'altra controparte la classe di merito di credito, di cui al paragrafo 4, associata alle attività che devono essere scambiate come garanzie.
6. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la valutazione del merito di credito è attribuita alle classi di merito di credito specificate ai sensi dell'articolo 136 o 270 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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