Art. 4
Garanzie ammissibili
In vigore dal 4 ott 2016
Garanzie ammissibili
1. La controparte raccoglie soltanto garanzie appartenenti alle seguenti classi di attività:
a)
contante in forma di denaro accreditato su un conto in qualsiasi valuta, o crediti analoghi che danno diritto alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;
b)
oro in forma di verghe di oro puro conformi agli standard di buona consegna;
c)
titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali degli Stati membri;
d)
titoli di debito emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri le cui esposizioni sono considerate esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
titoli di debito emessi dagli enti del settore pubblico degli Stati membri le cui esposizioni sono considerate esposizioni verso l'amministrazione centrale, le amministrazioni regionali o le autorità locali dello Stato membro a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
f)
titoli di debito emessi dalle amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera d);
g)
titoli di debito emessi dagli enti del settore pubblico degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera e);
h)
titoli di debito emessi dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i)
titoli di debito emessi dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;
j)
titoli di debito emessi dalle amministrazioni o dalle banche centrali di paesi terzi;
k)
titoli di debito emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali di paesi terzi che soddisfano i requisiti delle lettere d) ed e);
l)
titoli di debito emessi dalle amministrazioni regionali o le autorità locali di paesi terzi diversi da quelli di cui alle lettere d) ed e);
m)
titoli di debito emessi da enti creditizi o imprese di investimento, comprese le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
n)
obbligazioni societarie;
o)
il segmento con rango più elevato di una cartolarizzazione, quale definita all', paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013, che non sia una ricartolarizzazione, quale definita all', paragrafo 1, punto 63, del medesimo regolamento;
p)
obbligazioni convertibili, purché possano essere convertite unicamente in strumenti di capitale inclusi in un indice specificato conformemente all'articolo 197, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
q)
strumenti di capitale inclusi in un indice specificato conformemente all'articolo 197, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
r)
azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'.
2. Una controparte raccoglie le garanzie delle classi di attività di cui al paragrafo 1, lettere f), g) e da k) a r), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le attività non sono emesse dalla controparte che costituisce la garanzia;
b)
le attività non sono emesse da entità che fanno parte del gruppo al quale appartiene la controparte che costituisce la garanzia;
c)
le attività non sono altrimenti soggette ad un significativo rischio di correlazione sfavorevole ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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