Art. 37 · Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, e degli articoli 10 e 12

Art. 37

Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, e degli articoli 10 e 12

In vigore dal 4 ott 2016
Applicazione dell', paragrafo 1, e degli 1.   L', paragrafo 1, e gli si applicano come segue: a) a decorrere da un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento per le controparti che detengono entrambe derivati OTC non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 3 000 miliardi di EUR o che appartengono a gruppi che detengono ognuno un tale volume; b) a decorrere dal 1o marzo 2017 o, se posteriore, 1 mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento per le altre controparti. 2.   In deroga al paragrafo 1, per i contratti a termine su tassi di cambio di cui all', lettera a), l', paragrafo 1, e gli si applicano a decorrere dalla prima delle seguenti date: a) 31 dicembre 2018, se il regolamento di cui alla lettera b) ancora non si applica; b) la data di applicazione del regolamento delegato della Commissione (*2) che specifica alcuni elementi tecnici relativi alla definizione di strumenti finanziari per quanto riguarda i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente o, se posteriore, la data determinata ai sensi del paragrafo 1.
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