Art. 36
Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, degli articoli da 13 a 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere c), d) e f), e paragrafo 3, e dell'articolo 20
In vigore dal 4 ott 2016
Applicazione dell', paragrafo 2, dell', degli articoli da 13 a 18, dell', paragrafo 1, lettere c), d) e f), e paragrafo 3, e dell'
1. L', paragrafo 2, l', gli articoli da 13 a 18, l', paragrafo 1, lettere c), d) e f), e paragrafo 3, e l' si applicano come segue:
a)
a decorrere da un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento per le controparti che detengono entrambe derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 3 000 miliardi di EUR o che appartengono a gruppi che detengono ognuno un tale volume;
b)
a decorrere dal 1o settembre 2017, se entrambe le controparti detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 2 250 miliardi di EUR o appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume;
c)
a decorrere dal 1o settembre 2018, se entrambe le controparti detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 1 500 miliardi di EUR o appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume;
d)
a decorrere dal 1o settembre 2019, se entrambe le controparti detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 750 miliardi di EUR o appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume;
e)
a decorrere dal 1o settembre 2020, se entrambe le controparti detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 8 miliardi di EUR o appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume.
2. In deroga al paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l', paragrafo 2, l', gli articoli da 13 a 18, l', paragrafo 1, lettere c), d) e f), e paragrafo 3, e l' si applicano a decorrere da:
a)
3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, se non è stata adottata alcuna decisione di equivalenza a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell', paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;
b)
la data posteriore tra le seguenti due date, se è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell', paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato:
i)
quattro mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell', paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;
ii)
la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 1.
3. La deroga di cui al paragrafo 2 si applica solo se le controparti di un contratto derivato OTC non compensato a livello centrale soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
una controparte è stabilita in un paese terzo e l'altra controparte è stabilita nell'Unione;
b)
la controparte stabilita nel paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
c)
la controparte stabilita nell'Unione è uno dei seguenti soggetti:
i)
una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte del paese terzo di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria;
ii)
una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte del paese terzo di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;
d)
entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;
e)
entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;
f)
sono soddisfatti i requisiti del capo III.
Storico versioni
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