Art. 35 · Disposizioni transitorie

Art. 35

Disposizioni transitorie

In vigore dal 4 ott 2016
Disposizioni transitorie Le controparti di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere alla data di applicazione del presente regolamento per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento.
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