Art. 34 · Criteri applicabili sulle fattispecie da considerare impedimento di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività

Art. 34

Criteri applicabili sulle fattispecie da considerare impedimento di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività

In vigore dal 4 ott 2016
Criteri applicabili sulle fattispecie da considerare impedimento di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività Si ritiene che esista un impedimento di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività tra le controparti di cui all', paragrafi da 5 a 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 se vi sono restrizioni di natura fattuale, tra cui quanto segue: a) insufficiente disponibilità di attività liquide o non vincolate per la pertinente controparte, a tempo debito; b) impedimenti di natura operativa atti a ritardare o impedire di fatto i trasferimenti o il rimborso a tempo debito.
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