Art. 31 · Trattamento dei derivati con controparti di paesi terzi in cui l'applicabilità giuridica degli accordi di compensazione o della protezione della garanzia non può essere assicurata

Art. 31

Trattamento dei derivati con controparti di paesi terzi in cui l'applicabilità giuridica degli accordi di compensazione o della protezione della garanzia non può essere assicurata

In vigore dal 4 ott 2016
Trattamento dei derivati con controparti di paesi terzi in cui l'applicabilità giuridica degli accordi di compensazione o della protezione della garanzia non può essere assicurata 1.   In deroga all', paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti stabilite nell'Unione possono prevedere che non sia richiesta la costituzione di margini iniziali o di margini di variazione per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale conclusi con controparti stabilite in un paese terzo al quale si applica una delle seguenti condizioni: a) il riesame giuridico di cui all', paragrafo 3, conferma che l'accordo di compensazione e, se utilizzato, l'accordo di scambio di garanzie non può essere giuridicamente applicato con certezza in ogni momento; b) il riesame giuridico di cui all', paragrafo 6, conferma che l'obbligo di segregazione di cui all', paragrafi 3, 4 e 5, non può essere rispettato. Ai fini del primo comma, le controparti stabilite nell'Unione raccolgono il margine su base lorda. 2.   In deroga all', paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti stabilite nell'Unione possono prevedere che non sia richiesta la costituzione o la raccolta di margini iniziali o di margini di variazione per i contratti conclusi con controparti stabilite in un paese terzo quando si applicano tutte le seguenti condizioni: a) si applica il paragrafo 1, lettera a), e, se applicabile, lettera b); b) il riesame giuridico di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), conferma che la raccolta della garanzia conformemente al presente regolamento non è possibile, neanche su base lorda; c) il rapporto calcolato conformemente al paragrafo 3 è inferiore al 2,5 %. 3.   Il rapporto di cui al paragrafo 2, lettera c), si ottiene dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo risultante dalla lettera b): a) la somma degli importi nozionali di tutti i contratti derivati OTC in essere del gruppo al quale la controparte appartiene conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e per i quali non è stato raccolto alcun margine presso le controparti stabilite in un paese terzo al quale si applica il paragrafo 2, lettera b); b) la somma degli importi nozionali di tutti i contratti derivati OTC in essere del gruppo al quale la controparte appartiene, esclusi i contratti derivati OTC che sono operazioni infragruppo.
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