Art. 29 · Soglia basata sull'importo dei margini iniziali

Art. 29

Soglia basata sull'importo dei margini iniziali

In vigore dal 4 ott 2016
Soglia basata sull'importo dei margini iniziali 1.   In deroga all', paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere che il margine iniziale raccolto sia ridotto di un importo fino a 50 milioni di EUR nei casi di cui alle lettere a) e b) o 10 milioni di EUR nel caso di cui alla lettera c) se: a) nessuna delle controparti appartiene ad un gruppo; b) le controparti appartengono a gruppi diversi; c) entrambe le controparti appartengono allo stesso gruppo. 2.   Se una controparte non raccoglie i margini iniziali conformemente al paragrafo 1, lettera b), le procedure di gestione del rischio di cui all', paragrafo 1, comprendono disposizioni in materia di monitoraggio, a livello di gruppo, del superamento della soglia e disposizioni sulla tenuta di registrazioni appropriate delle esposizioni del gruppo nei confronti di ogni singola controparte dello stesso gruppo. 3.   Gli OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e i fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE sono considerati entità distinte e trattati separatamente quando si applicano le soglie di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) i fondi sono aggregati distinti di attività segregati ai fini di insolvenza o fallimento del fondo; b) gli aggregati di attività segregati non sono coperti da garanzia reale o personale né altrimenti sostenuti finanziariamente da altri fondi di investimento o dai loro gestori.
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