Art. 25 · Importo minimo del trasferimento

Art. 25

Importo minimo del trasferimento

In vigore dal 4 ott 2016
Importo minimo del trasferimento 1.   In deroga all', paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere di non raccogliere la garanzia da una controparte, se l'importo dovuto dall'ultima raccolta di garanzia è pari o inferiore all'importo concordato dalle controparti («importo minimo del trasferimento»). L'importo minimo del trasferimento non supera 500 000 EUR o il controvalore in un'altra valuta. 2.   Quando le controparti convengono un importo minimo del trasferimento, l'importo della garanzia dovuta viene calcolato come la somma dei seguenti elementi: a) il margine di variazione dovuto dall'ultima raccolta, calcolato conformemente all', compresa la garanzia in eccesso; b) il margine iniziale dovuto dall'ultima raccolta, calcolato conformemente all', compresa la garanzia in eccesso. 3.   Quando l'importo della garanzia dovuta supera l'importo minimo del trasferimento concordato dalle controparti, la controparte che raccoglie la garanzia ne raccoglie la totalità dell'importo, senza detrarre l'importo minimo del trasferimento. 4.   Le controparti possono concordare importi minimi del trasferimento separati per il margine iniziale e per il margine di variazione, purché la somma dei relativi importi minimi del trasferimento sia pari o inferiore a 500 000 EUR o al controvalore in un'altra valuta. 5.   Quando le controparti concordano importi minimi del trasferimento separati conformemente al paragrafo 4, se l'importo dovuto della garanzia iniziale o di variazione supera l'importo minimo del trasferimento, la controparte che raccoglie la garanzia raccoglie la totalità dell'importo dovuto del margine iniziale o del margine di variazione, senza detrarre i relativi importi minimi del trasferimento.
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