Art. 22 · Stime interne del valore aggiustato della garanzia

Art. 22

Stime interne del valore aggiustato della garanzia

In vigore dal 4 ott 2016
Stime interne del valore aggiustato della garanzia 1.   Le controparti aggiustano il valore della garanzia raccolta utilizzando stime interne della volatilità conformemente all'allegato III. 2.   Le controparti aggiornano le loro serie di dati e calcolano le stime interne della volatilità di cui all' ogni volta che si verifica una variazione significativa del livello di volatilità dei prezzi di mercato, e almeno trimestralmente. 3.   Ai fini del paragrafo 2, le controparti predeterminano i livelli di volatilità che fanno scattare il ricalcolo degli scarti di garanzia di cui all'allegato III. 4.   Le procedure di cui all', paragrafo 2, lettera d), comprendono le politiche in materia di monitoraggio del calcolo delle stime interne della volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio della controparte. 5.   Le politiche di cui al paragrafo 4 sono soggette a riesame interno, che comprende tutti i seguenti elementi: a) l'integrazione delle stime nel processo di gestione del rischio della controparte, che deve aver luogo almeno una volta l'anno; b) l'integrazione delle stime degli scarti di garanzia nella gestione giornaliera del rischio; c) la convalida di ogni modifica rilevante del processo di calcolo delle stime; d) la verifica della coerenza, della rapidità e dell'affidabilità delle fonti di dati utilizzate per il calcolo delle stime; e) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità. 6.   Il riesame di cui al paragrafo 5 è effettuato periodicamente nell'ambito del processo di audit interno della controparte.
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