Art. 14
Requisiti generali
In vigore dal 4 ott 2016
Requisiti generali
1. Quando una controparte utilizza un modello del margine iniziale, il modello può essere elaborato da una delle controparti o da entrambe o da un terzo.
Quando una controparte utilizza un modello del margine iniziale elaborato da un terzo, la controparte conserva la responsabilità di assicurare che il modello sia conforme ai requisiti di cui alla presente sezione.
2. I modelli del margine iniziale sono elaborati in modo tale da ricomprendere tutti i rischi significativi derivanti dalla conclusione dei contratti derivati OTC non compensati a livello centrale inclusi nel paniere di compensazione, comprese la natura, la portata, la complessità dei rischi, e soddisfano i seguenti requisiti:
a)
il modello incorpora i fattori di rischio corrispondenti alle singole valute in cui sono denominati detti contratti nel paniere di compensazione;
b)
il modello incorpora i fattori di rischio di tasso di interesse corrispondenti alle singole valute in cui sono denominati detti contratti;
c)
la curva di rendimento è divisa in almeno sei scaglioni di scadenza per le esposizioni al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali;
d)
il modello riflette il rischio di movimenti fra curve di rendimento diverse e tra diversi scaglioni di scadenza;
e)
il modello incorpora fattori di rischio distinti almeno per ogni strumento di capitale, indice azionario, merce o indice di merci che è significativo per detti contratti;
f)
il modello riflette il rischio risultante da posizioni meno liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza del prezzo entro scenari di mercato realistici;
g)
il modello riflette il rischio, non altrimenti coperto da altre caratteristiche del modello, derivante da contratti derivati la cui classe di attività sottostante è costituita dal credito;
h)
il modello riflette il rischio di movimenti tra fattori di rischio sottostanti simili ma non identici e l'esposizione alle variazioni di valore derivanti dai disallineamenti di scadenza;
i)
il modello riflette le principali dipendenze non lineari;
j)
il modello incorpora le metodologie utilizzate per effettuare test retrospettivi che includono test statistici delle prestazioni del modello;
k)
il modello stabilisce gli eventi che innescano un cambiamento di modello, una calibrazione o altra misura correttiva.
3. Le procedure di gestione dei rischi di cui all', paragrafo 1, assicurano il monitoraggio in continuo delle prestazioni del modello anche mediante test retrospettivi almeno ogni tre mesi.
Ai fini del primo comma, i test retrospettivi comprendono un confronto tra i valori ottenuti con il modello e i valori di mercato realizzati dei contratti derivati OTC non compensati a livello centrale nel paniere di compensazione.
4. Le procedure di gestione del rischio di cui all', paragrafo 1, definiscono le metodologie usate per i test retrospettivi, comprese prove statistiche delle prestazioni.
5. Le procedure di gestione del rischio di cui all', paragrafo 1, descrivono i risultati dei test retrospettivi che comporterebbero un cambiamento di modello, la ricalibrazione o altre misure correttive.
6. Le procedure di gestione del rischio di cui all', paragrafo 1, assicurano che le controparti conservino le registrazioni dei risultati dei test retrospettivi di cui al paragrafo 3.
7. Le controparti forniscono all'altra controparte tutte le informazioni necessarie per spiegare il calcolo di un dato valore del modello del margine iniziale, secondo modalità che consentirebbero ad un terzo qualificato di verificare il calcolo.
8. Il modello dei margini iniziali riflette in modo prudente l'incertezza dei parametri, la correlazione, i rischi di base e la qualità dei dati.
Storico versioni
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