Art. 1
Definizioni
In vigore dal 4 ott 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «margine iniziale»: la garanzia raccolta dalla controparte a copertura delle esposizioni correnti e delle potenziali esposizioni future nell'intervallo di tempo tra l'ultima raccolta del margine e la liquidazione delle posizioni o la copertura del rischio di mercato a seguito del default dell'altra controparte;
2) «margine di variazione»: la garanzia raccolta dalla controparte in funzione dei risultati della valutazione giornaliera dei contratti a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;
3) «paniere di compensazione (netting set)»: un paniere di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale tra due controparti oggetto di accordo di compensazione bilaterale giuridicamente vincolante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:2251:oj#art-1