Art. 6 · Esenzioni de minimis

Art. 6

Esenzioni de minimis

In vigore dal 4 ott 2016
Esenzioni de minimis In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento: a) per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF); b) per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 119 mm, con una dimensione di maglia maggiore nell'avansacco della sfogliara; c) per lo scampo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, TBN, OTT e TB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 99 mm; d) nel 2017, per la sogliola e l'eglefino combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino e gamberello boreale effettuate nell'ambito della pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm; e) nel 2018, per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nell'ambito della pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm; f) per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci; g) per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati, fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata con nasse (FPO) nella divisione CIEM IIIa; h) nel 2018, per il merlano, fino a un massimo del 7 % del totale annuo delle catture di scampo, eglefino, sogliola, gamberello boreale, merlano, passera di mare, merluzzo carbonaro e merluzzo bianco effettuate nella pesca multispecifica della sogliola, del merlano e di specie non soggette a limiti di cattura da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e OTT) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm nella divisione CIEM IVc.
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