Art. 4 · Esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per lo scampo

Art. 4

Esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per lo scampo

In vigore dal 4 ott 2016
Esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per lo scampo 1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica alle seguenti catture di scampo: a) catture effettuate con nasse (FPO (7)); b) catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm; c) catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 90 mm dotate di un pannello Seltra; d) nel 2017, catture effettuate nella divisione CIEM IV con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 80 mm dotate di un dispositivo di selettività NetGrid. 2.   Gli scampi catturati nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura. 3.   Anteriormente al 1o maggio 2017 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione dati aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella raccomandazione comune del 3 giugno 2016 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera d). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni entro il 1o settembre 2017.
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