Art. 61 · Costi per garantire l'irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine

Art. 61

Costi per garantire l'irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine

In vigore dal 26 set 2016
Costi per garantire l'irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine 1.   I costi per garantire l'irrevocabilità comprendono i costi dei meccanismi di compensazione associati alla garanzia dell'irrevocabilità delle capacità interzonali, nonché i costi di ridispacciamento, scambi in controflusso e squilibri associati alla compensazione degli operatori del mercato e sono a carico dei TSO, nella misura del possibile in conformità all', paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 714/2009. 2.   In sede di fissazione o approvazione delle tariffe di trasmissione o di altro meccanismo appropriato conformemente all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, e visto l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità di regolamentazione considerano i versamenti a titolo di compensazione come costi ammissibili a condizione che siano ragionevoli, efficienti e proporzionati. 3.   Entro sei mesi dall'approvazione della metodologia di ripartizione delle rendite di congestione di cui all', tutti i TSO elaborano congiuntamente una metodologia di ripartizione dei costi sostenuti per garantire l'irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine. Tale metodologia è coerente con la metodologia di ripartizione delle rendite di congestione provenienti dall'allocazione di capacità a termine di cui all'.
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