Art. 6
Consultazione
In vigore dal 26 set 2016
Consultazione
1. I TSO responsabili della presentazione delle proposte di termini e condizioni o metodologie o delle relative modifiche conformemente al presente regolamento consultano le parti interessate, comprese le pertinenti autorità di ciascuno Stato membro, in merito ai suddetti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie laddove esplicitamente contemplato dal presente regolamento. La consultazione ha una durata di almeno un mese.
2. Le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate dai TSO a livello unionale sono pubblicate e sottoposte a consultazione a livello unionale. Per le proposte presentate dai TSO a livello regionale, la consultazione si svolge almeno a livello regionale. Le parti che presentano le proposte a livello bilaterale o multilaterale consultano almeno gli Stati membri interessati.
3. Le entità responsabili delle proposte di termini e condizioni o metodologie tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni avviate conformemente al paragrafo 1, prima della presentazione alle autorità di regolamentazione per approvazione, se tale approvazione è prevista dall', o prima della pubblicazione in tutti gli altri casi. In ogni caso, si elabora una giustificazione chiara e valida per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista emersi dalla consultazione e la si pubblica tempestivamente prima della pubblicazione della proposta di termini e condizioni o metodologie o contestualmente ad essa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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