Art. 58 · Disposizioni generali in materia di recupero dei costi

Art. 58

Disposizioni generali in materia di recupero dei costi

In vigore dal 26 set 2016
Disposizioni generali in materia di recupero dei costi 1.   Tutte le autorità di regolamentazione provvedono alla valutazione dei costi sostenuti dai TSO derivanti dagli obblighi di cui al presente regolamento. 2.   I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati tempestivamente mediante tariffe di rete o altri idonei meccanismi determinati dalle competenti autorità di regolamentazione. 3.   Se richiesto dalle autorità di regolamentazione, i pertinenti TSO, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie ad agevolare la valutazione dei costi sostenuti.
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