Art. 57 · Metodologia di ripartizione delle rendite di congestione

Art. 57

Metodologia di ripartizione delle rendite di congestione

In vigore dal 26 set 2016
Metodologia di ripartizione delle rendite di congestione 1.   Entro sei mesi dall'approvazione della metodologia di ripartizione delle rendite di congestione di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1222, tutti i TSO elaborano congiuntamente una proposta di metodologia di ripartizione delle rendite di congestione provenienti dall'allocazione di capacità a termine. 2.   Nell'elaborare la metodologia di cui al paragrafo 1, i TSO tengono conto della metodologia di ripartizione delle rendite di congestione elaborate conformemente all'articolo 73 del regolamento (UE) 2015/1222. 3.   Nell'elaborare la metodologia di ripartizione delle rendite di congestione provenienti dall'allocazione di capacità a termine si applicano i requisiti di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) 2015/1222.
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