Art. 5 · Partecipazione delle parti interessate

Art. 5

Partecipazione delle parti interessate

In vigore dal 26 set 2016
Partecipazione delle parti interessate L'Agenzia, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente all'allocazione della capacità a termine nonché ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni periodiche con le parti interessate al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti, in particolare per quanto attiene al funzionamento e allo sviluppo dell'allocazione di capacità a termine, ivi compresa l'armonizzazione delle regole d'asta. Dette riunioni non sostituiscono le consultazioni delle parti interessate a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1719:oj#art-5