Art. 48
Istituzione
In vigore dal 26 set 2016
Istituzione
1. I TSO assicurano l'operatività della piattaforma unica di allocazione e la sua conformità ai requisiti funzionali di cui all', entro dodici mesi dall'approvazione della proposta di serie comune di requisiti e di istituzione della piattaforma stessa. Le competenti autorità di regolamentazione possono, su richiesta dei pertinenti TSO in seguito a ritardi imputabili a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, prorogare detto termine di un periodo non superiore a 6 mesi.
2. Le allocazioni della capacità a termine relative a interconnettori a corrente continua avvengono su un'unica piattaforma di allocazione entro ventiquattro mesi dall'approvazione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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