Art. 47 · Pubblicazione delle informazioni relative al mercato

Art. 47

Pubblicazione delle informazioni relative al mercato

In vigore dal 26 set 2016
Pubblicazione delle informazioni relative al mercato 1.   Sono pubblicate sulla piattaforma unica di allocazione almeno le seguenti informazioni per ciascun confine fra zone di offerta e ciascuna direzione di utilizzazione: a) le specifiche d'asta di cui all'; b) un calendario d'asta indicativo che specifichi il tipo di diritti di trasmissione a lungo termine offerti e le date in cui tali diritti sono offerti agli operatori del mercato; c) i risultati dell'allocazione di capacità a termine conformemente all'; d) il numero di operatori del mercato in ciascuna asta; e) l'elenco degli operatori del mercato ammissibili per il trasferimento di diritti di trasmissione a lungo termine; f) i recapiti della piattaforma unica di allocazione. 2.   I pertinenti TSO pubblicano, attraverso la piattaforma unica di allocazione, le informazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1, nel rispetto dei tempi di cui alle specifiche d'asta e al regolamento (UE) n. 543/2013. 3.   La piattaforma unica di allocazione assicura che sia resa pubblica la serie storica dei dati relativi a un periodo non inferiore a cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1719:oj#art-47