Art. 46 · Avvio delle procedure alternative

Art. 46

Avvio delle procedure alternative

In vigore dal 26 set 2016
Avvio delle procedure alternative 1.   Qualora la piattaforma unica di allocazione non sia in grado di produrre le specifiche d'asta conformemente all' oppure una parte o la totalità dei risultati dell'allocazione della capacità a termine entro il termine specificato nelle regole di allocazione armonizzate, i TSO responsabili del confine fra zone di offerta attuano le procedure alternative di cui all'. 2.   Non appena individuata l'impossibilità di fornire gli elementi di cui al paragrafo 1, la piattaforma unica di allocazione ne riferisce ai TSO responsabili del confine fra zone di offerta. La piattaforma unica di allocazione comunica agli operatori del mercato la possibile applicazione delle procedure alternative.
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