Art. 45 · Comunicazione dei risultati

Art. 45

Comunicazione dei risultati

In vigore dal 26 set 2016
Comunicazione dei risultati 1.   La piattaforma unica di allocazione comunica il risultato dell'allocazione della capacità a termine ai TSO responsabili del confine fra zone di offerta a cui sono associati i diritti di trasmissione a lungo termine, agli operatori del mercato e ai detentori di diritti di trasmissione a lungo termine, entro l'orizzonte temporale di cui alle specifiche d'asta. 2.   La piattaforma unica di allocazione informa gli operatori del mercato in merito all'andamento e ai prezzi di equilibrio delle loro offerte.
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