Art. 43
Restituzione di diritti di trasmissione a lungo termine
In vigore dal 26 set 2016
Restituzione di diritti di trasmissione a lungo termine
1. I detentori di diritti di trasmissione a lungo termine possono restituire diritti di trasmissione a lungo termine ai pertinenti TSO attraverso la piattaforma unica di allocazione, per successiva allocazione di capacità a termine.
2. I detentori di diritti di trasmissione a lungo termine che desiderino restituirli per successiva allocazione di capacità a termine ne danno comunicazione alla piattaforma unica di allocazione, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, nelle modalità di cui alle regole di allocazione armonizzate.
3. I detentori che restituiscono i loro diritti di trasmissione a lungo termine sono remunerati dai pertinenti TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, attraverso la piattaforma unica di allocazione. Tale remunerazione è pari al prezzo risultante dall'asta in cui i diritti di trasmissione a lungo termine sono riallocati.
Storico versioni
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