Art. 4
Adozione di termini e condizioni o metodologie
In vigore dal 26 set 2016
Adozione di termini e condizioni o metodologie
1. I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano per approvazione alle competenti autorità di regolamentazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora in forza del presente regolamento sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, informano regolarmente le competenti autorità di regolamentazione e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.
2. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma del paragrafo 6 decidono a maggioranza qualificata se non è possibile raggiungere un consenso. Una maggioranza qualificata per proposte a norma del paragrafo 6 esige una maggioranza di:
a)
TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e
b)
TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.
Una minoranza di blocco per le decisioni a norma del paragrafo 6 deve includere TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata.
Per quanto attiene alle decisioni dei TSO a norma del paragrafo 6, si attribuisce un voto per Stato membro. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.
3. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma del paragrafo 7 decidono a maggioranza qualificata se non è possibile raggiungere un consenso e se le regioni interessate sono composte di più di cinque Stati membri. Una maggioranza qualificata per proposte a norma del paragrafo 7 esige una maggioranza di:
a)
TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e
b)
TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.
Una minoranza di blocco per le decisioni a norma del paragrafo 7 deve includere il numero minimo di TSO che rappresenta più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata.
I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma del paragrafo 7 relativamente alle regioni composte da non più di cinque Stati membri decidono consensualmente.
Per quanto attiene alle decisioni dei TSO a norma del paragrafo 7, si attribuisce un voto per Stato membro. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, gli Stati membri assegnano i diritti di voto fra i TSO.
4. Se i TSO non presentano, entro la scadenza fissata dal presente regolamento, una proposta di termini e condizioni o metodologie alle autorità nazionali di regolamentazione, essi trasmettono a queste ultime e all'Agenzia i pertinenti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia informa la Commissione e, in collaborazione con le competenti autorità di regolamentazione e su richiesta della Commissione stessa, indaga sui motivi dell'inadempienza e ne informa la Commissione. Quest'ultima prende i provvedimenti opportuni per consentire l'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie necessari entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni dell'Agenzia.
5. Le autorità di regolamentazione sono responsabili dell'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6 e 7.
6. Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione:
a)
la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico a norma dell';
b)
la metodologia del modello comune di rete, a norma dell';
c)
i requisiti della piattaforma unica di allocazione a norma dell';
d)
le regole di allocazione armonizzate a norma dell';
e)
la metodologia di ripartizione delle rendite di congestione, a norma dell';
f)
la metodologia di ripartizione dei costi di definizione, sviluppo e gestione della piattaforma unica di allocazione a norma dell';
g)
la metodologia di ripartizione dei costi sostenuti per garantire l'irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'.
7. Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:
a)
la metodologia di calcolo della capacità, a norma dell';
b)
la metodologia per suddividere la capacità interzonale a norma dell';
c)
la concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell';
d)
l'istituzione di procedure alternative, conformemente all';
e)
i requisiti regionali delle regole di allocazione armonizzate a norma dell', comprese le regole regionali di compensazione a norma dell'.
8. La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell'impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di diverse o di tutte le autorità di regolamentazione sono presentate all'Agenzia contestualmente alla presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle competenti autorità di regolamentazione, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.
9. Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano e collaborano strettamente al fine di pervenire a un accordo. Se del caso, le competenti autorità di regolamentazione tengono in considerazione il parere dell'Agenzia. Le autorità di regolamentazione adottano le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati di cui ai paragrafi 6 e 7 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata.
10. Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 9 o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.
11. Qualora una o più autorità di regolamentazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati conformemente ai paragrafi 6 e 7, i pertinenti TSO presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie entro due mesi dalla richiesta delle autorità di regolamentazione, per approvazione. Le competenti autorità di regolamentazione decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora le competenti autorità di regolamentazione non siano state in grado di pervenire a un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie, a norma dei paragrafi 6 e 7 entro due mesi, o su loro richiesta congiunta, l'Agenzia adotta entro sei mesi una decisione relativa alle modifiche dei termini e delle condizioni o delle metodologie, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4.
12. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie o le autorità di regolamentazione responsabili della loro adozione conformemente ai paragrafi 6 e 7 possono chiedere una modifica di tali termini e condizioni o metodologie.
Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all' e sono approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.
13. I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolamentazione o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui dette informazioni sono considerate riservate a norma dell'.
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