Art. 37
Termini e condizioni di partecipazione all'allocazione di capacità a termine
In vigore dal 26 set 2016
Termini e condizioni di partecipazione all'allocazione di capacità a termine
1. La facoltà degli operatori del mercato di partecipare alle aste o di trasferire i loro diritti di trasmissione a lungo termine è subordinata alla loro registrazione presso la piattaforma unica di allocazione e al rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità di cui alle regole di allocazione armonizzate. I requisiti di ammissibilità sono conformi ai principi di non discriminazione e di trasparenza.
2. la piattaforma unica di allocazione comunica all'operatore del mercato che abbia fatto richiesta di registrazione se soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità e se può partecipare alle aste o trasferire i propri diritti di trasmissione a lungo termine a decorrere da una data specificata.
3. Gli operatori del mercato rispettano integralmente le regole di allocazione armonizzate. Essi tengono aggiornate tutte le informazioni relative alla loro partecipazione e comunicano senza indugio alla piattaforma unica di allocazione ogni eventuale modifica a dette informazioni.
4. La piattaforma unica di allocazione è autorizzata a sospendere o revocare il diritto di un operatore del mercato di partecipare alle aste o di trasferire i propri diritti di trasmissione a lungo termine in seguito a una violazione degli obblighi contrattuali imposti dalle regole di allocazione armonizzate.
5. La sospensione o la revoca del diritto dell'operatore del mercato di partecipare alle aste o di trasferire i propri diritti di trasmissione a lungo termine a norma delle regole di allocazione armonizzate non esonera l'operatore del mercato o la piattaforma unica di allocazione dai loro obblighi derivanti da diritti di trasmissione a lungo termine allocati e pagati prima della sospensione o della revoca.
Storico versioni
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