Art. 35 · Principi di remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine

Art. 35

Principi di remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine

In vigore dal 26 set 2016
Principi di remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine 1.   I pertinenti TSO che effettuano l'allocazione di diritti di trasmissione su un confine fra zone di offerta attraverso la piattaforma unica di allocazione remunerano i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine allorché la differenza di prezzo è positiva nella direzione prevista dai diritti di trasmissione a lungo termine. 2.   I detentori di FTR — obbligazione remunerano i pertinenti TSO attraverso la piattaforma unica di allocazione dei diritti di trasmissione su un confine fra zone di offerta allorché la differenza di prezzo è negativa nella direzione prevista dai FTR — obbligazione. 3.   La remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine di cui ai paragrafi 1 e 2 rispetta i seguenti principi: a) nei casi in cui la capacità interzonale è allocata mediante allocazione implicita o un altro metodo risultante da una situazione di esecuzione di procedure alternative nell'orizzonte temporale del giorno prima, la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine è pari allo spread di mercato; b) nei casi in cui la capacità interzonale è allocata mediante un'asta esplicita nell'orizzonte temporale del giorno prima, la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine è pari al prezzo di aggiudicazione dell'asta giornaliera. 4.   Qualora siano stati inclusi nel processo di allocazione della capacità del giorno prima vincoli di allocazione sulle interconnessioni tra zone di offerta, in conformità all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1222, questi ultimi possono essere presi in considerazione nel calcolo della remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma del paragrafo 3.
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