Art. 32
Diritti di trasmissione fisica
In vigore dal 26 set 2016
Diritti di trasmissione fisica
1. Ciascun detentore di diritti di trasmissione fisica ha la facoltà di nominare, in tutto o in parte, i propri diritti di trasmissione fisica a norma dell'.
2. Ove i detentori di diritti di trasmissione fisica non effettuino una nomina entro il termine indicato dalle regole sulla nomina, essi possono ottenere una remunerazione in conformità all'.
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