Art. 31 · Concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine

Art. 31

Concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine

In vigore dal 26 set 2016
Concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine 1.   La piattaforma di allocazione assegna capacità interzonale a lungo termine agli operatori del mercato sotto forma di diritti di trasmissione fisica conformemente al principio UIOSI o sotto forma di FTR — opzione o FTR — obbligazione. 2.   I TSO che rilasciano diritti di trasmissione a lungo termine offrono agli operatori del mercato capacità interzonale a lungo termine, attraverso la piattaforma unica di allocazione, almeno con orizzonti temporali annuali e mensili. I TSO di ogni regione di calcolo della capacità possono proporre congiuntamente di offrire capacità interzonale a lungo termine con altri orizzonti temporali in aggiunta ai suddetti. 3.   Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità dotata di diritti di trasmissione a lungo termine elaborano congiuntamente una proposta per la concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine da rilasciare su ciascun confine fra zone di offerta nella regione di calcolo della capacità. Entro e non oltre sei mesi dall'adozione delle decisioni coordinate delle autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta di introdurre diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell', paragrafo 2, i TSO della regione di calcolo della capacità interessata elaborano congiuntamente una proposta di concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine da rilasciare su ciascun confine fra zone di offerta nella regione di calcolo della capacità interessata. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri in cui l'attuale concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine è parte di un accordo di ridispacciamento transfrontaliero fra TSO per assicurare il rispetto dei limiti di sicurezza operativa possono decidere di mantenere diritti di trasmissione fisici a lungo termine sui propri confini fra zone di offerta. 4.   Le proposte di cui al paragrafo 3 comprendono un calendario di attuazione e almeno la descrizione dei seguenti elementi specificati nelle regole di allocazione: a) tipo dei diritti di trasmissione a lungo termine; b) orizzonte temporale dell'allocazione della capacità a termine; c) profilo del prodotto (carico di base, carico di picco, carico in orario normale); d) i confini fra zone di offerta coperti. 5.   Le proposte sono subordinate a una consultazione conformemente all'. Ciascun TSO rilascia i diritti di trasmissione a lungo termine proposti prendendo debitamente in considerazione il risultato della consultazione. 6.   Non è consentita l'allocazione di diritti di trasmissione fisica e di FTR — opzione in parallelo sullo stesso confine fra zone di offerta. Non è consentita l'allocazione di diritti di trasmissione fisica e di FTR — obbligazione in parallelo sullo stesso confine fra zone di offerta. 7.   Un riesame dei diritti di trasmissione a lungo termine offerti in un confine fra zone di offerta può essere avviato da: a) tutte le autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta, di propria iniziativa; oppure b) tutte le autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia o di una richiesta congiunta da parte di tutti i TSO sul confine fra zone di offerta in causa. 8.   I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità sono responsabili dello svolgimento del riesame di cui al paragrafo 9. 9.   Ciascun TSO che partecipa al riesame dei diritti di trasmissione a lungo termine: a) valuta i diritti di trasmissione a lungo termine offerti tenendo conto delle caratteristiche di cui al paragrafo 4; b) se lo ritiene necessario propone diritti di trasmissione a lungo termine alternativi, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui alla lettera a); c) svolge una consultazione conformemente all' per quanto riguarda: i) i risultati della valutazione dei diritti di trasmissione a lungo termine offerti; ii) se del caso, la proposta di diritti di trasmissione a lungo termine alternativi. 10.   A seguito della consultazione di cui al paragrafo 9, lettera c), ed entro tre mesi dall'emanazione della decisione di avviare un riesame, i TSO della regione di calcolo della capacità interessata presentano congiuntamente alle competenti autorità di regolamentazione una proposta per mantenere o modificare il tipo di diritti di trasmissione a lungo termine.
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