Art. 27 · Disposizioni generali

Art. 27

Disposizioni generali

In vigore dal 26 set 2016
Disposizioni generali 1.   Le zone di offerta applicabili alla negoziazione del giorno prima e infragiornaliera si applicano al calcolo e all'allocazione della capacità a termine. 2.   Ove un confine fra zone di offerta abbia cessato di esistere, i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine riferiti a tale confine fra zone di offerta hanno diritto al rimborso da parte dei TSO interessati sulla base del prezzo inizialmente corrisposto per i diritti di trasmissione a lungo termine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1719:oj#art-27