Art. 25 · Riduzione coordinata della capacità interzonale

Art. 25

Riduzione coordinata della capacità interzonale

In vigore dal 26 set 2016
Riduzione coordinata della capacità interzonale 1.   I TSO coordinano le riduzioni della capacità interzonale a lungo termine già allocata, qualora le riduzioni riguardino un orizzonte temporale superiore a 48 ore prima dell'inizio del giorno di consegna. In caso di riduzione dei diritti di trasmissione a lungo termine, comprese nomine ad essi relative, entro 48 ore prima dell'inizio del giorno di consegna, i TSO di ogni regione di calcolo della capacità applicano il processo di calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera di cui all' del regolamento (UE) 2015/1222. 2.   Se un TSO ha necessità di ridurre la capacità interzonale a lungo termine già allocata, invia al competente responsabile del calcolo coordinato della capacità la richiesta di avviare il calcolo coordinato delle necessarie riduzioni della capacità interzonale a lungo termine per la regione di calcolo della capacità. Il TSO motiva la propria richiesta a mezzo di tutte le informazioni pertinenti. 3.   Il responsabile del calcolo coordinato della capacità trasmette la capacità interzonale aggiornata ai pertinenti TSO per convalida. 4.   Ciascun TSO convalida la capacità interzonale aggiornata per i suoi confini fra zone di offerta o relativamente agli elementi critici di rete a norma dell'. 5.   Il responsabile del calcolo coordinato della capacità trasmette la capacità interzonale aggiornata convalidata ai pertinenti TSO e alla piattaforma unica di allocazione al fine di eseguire la riduzione a norma dell'.
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