Art. 3 · Condizioni quantitative

Art. 3

Condizioni quantitative

In vigore dal 23 set 2016
Condizioni quantitative 1.   Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati solo se l'ente rispetta le seguenti condizioni quantitative: a) il valore complessivo dell'esposizione oggetto della richiesta di autorizzazione alla deroga in materia di dati e di tutte le autorizzazioni alla deroga in materia di dati che sono state concesse ma non sono state revocate né sono scadute («autorizzazioni in materia di dati in vigore») non supera il 5 % del valore complessivo dell'esposizione dell'ente; b) l'importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio oggetto della richiesta di autorizzazione alla deroga in materia di dati e di tutte le autorizzazioni alla deroga in materia di dati in vigore non supera il 5 % dell'importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio dell'ente. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il valore complessivo dell'esposizione è il valore aggregato di tutti i tipi di esposizioni misurato per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, al lordo delle rettifiche per il rischio di credito specifico, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e di altre riduzioni dei fondi propri. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio è l'importo aggregato dell'esposizione al rischio di tutti i tipi di esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione secondo il metodo applicato dall'ente.
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