Art. 2 · Condizioni di ammissibilità delle esposizioni

Art. 2

Condizioni di ammissibilità delle esposizioni

In vigore dal 23 set 2016
Condizioni di ammissibilità delle esposizioni 1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i tipi di esposizioni diversi dalle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed enti di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono ammissibili all'autorizzazione alla deroga in materia di dati. 2.   Le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono ammissibili all'autorizzazione alla deroga in materia di dati se non sono strutturalmente caratterizzate da un numero esiguo o inesistente di default osservati. 3.   I tipi di esposizioni non inclusi nel portafoglio dell'ente al momento in cui l'ente ha iniziato ad applicare il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) non sono ammissibili alla concessione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati.
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