Art. 43 · Squadra di valutazione

Art. 43

Squadra di valutazione

In vigore dal 22 set 2016
Squadra di valutazione 1.   L'organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ciascuna valutazione effettuata conformemente ai requisiti della norma armonizzata di cui all'. 2.   La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile dello svolgimento di una valutazione ai sensi del presente regolamento e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici con le pertinenti conoscenze ed esperienza nell'ambito specifico di accreditamento. 3.   La squadra di valutazione comprende almeno una persona con le seguenti competenze: a) conoscenza del regolamento (UE) 2015/757, del presente regolamento e di altra legislazione pertinente di cui all', paragrafo 2, lettera a); b) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di navi nonché del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e delle altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757.
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