Art. 41 · Misure amministrative

Art. 41

Misure amministrative

In vigore dal 22 set 2016
Misure amministrative 1.   L'organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare l'accreditamento di un verificatore qualora quest'ultimo non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. 2.   L'organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca l'accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo. 3.   L'organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura di sospensione e revoca dell'accreditamento in linea con la norma armonizzata di cui all'. 4.   L'organismo nazionale di accreditamento sospende l'accreditamento di un verificatore se quest'ultimo: a) non ha rispettato i requisiti in materia di competenze di cui all', procedure per le attività di verifica di cui all', documentazione interna di verifica di cui all' o imparzialità e indipendenza di cui all'; b) ha violato altre condizioni e altri termini specifici stabiliti dall'organismo nazionale di accreditamento. 5.   L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento di un verificatore se: a) il verificatore non ha posto rimedio ai motivi alla base di una decisione di sospensione del certificato di accreditamento; b) un membro dell'alta dirigenza del verificatore ha subito una condanna per frode; c) il verificatore ha fornito intenzionalmente informazioni false. 6.   Le decisioni di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l'accreditamento a norma dei paragrafi 1, 4 e 5 sono passibili di ricorso secondo le procedure stabilite dagli Stati membri in conformità dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008. 7.   Le decisioni di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l'accreditamento hanno effetto a decorrere dalla relativa notifica al verificatore. Prima di prendere le suddette decisioni, l'organismo nazionale di accreditamento ne considera l'incidenza sulle attività svolte, in funzione della natura della difformità. 8.   L'organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione del certificato di accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e sia giunto alla conclusione che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento.
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