Art. 38 · Vigilanza annuale

Art. 38

Vigilanza annuale

In vigore dal 22 set 2016
Vigilanza annuale 1.   L'organismo nazionale di accreditamento sottopone a vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un certificato di accreditamento. La vigilanza comprende quanto meno: a) una visita in sito di cui all', paragrafo 1, lettera b); b) l'osservazione diretta del rendimento e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore in conformità dell', paragrafo 1, lettera c). 2.   L'organismo nazionale di accreditamento sottopone per la prima volta un verificatore a vigilanza in conformità del paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla data in cui gli ha rilasciato il certificato di accreditamento. 3.   La vigilanza è pianificata in modo da consentire all'organismo nazionale di accreditamento di valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore che rientrano nell'ambito di applicazione del certificato di accreditamento, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'. 4.   Sulla base dell'esito della vigilanza l'organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell'accreditamento. 5.   Se un verificatore svolge una verifica in un altro Stato membro, l'organismo nazionale di accreditamento che lo ha accreditato può chiedere all'organismo nazionale di accreditamento dell'altro Stato membro di effettuare attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità.
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