Art. 3
Presunzione di conformità
In vigore dal 22 set 2016
Presunzione di conformità
Il verificatore che dimostra di essere conforme ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, ai sensi dell', punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008, o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di cui ai capi II e III del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate di applicazione contemplino tali requisiti.
Storico versioni
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