Art. 28 · Documentazione interna di verifica

Art. 28

Documentazione interna di verifica

In vigore dal 22 set 2016
Documentazione interna di verifica 1.   Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno: a) i risultati delle attività di verifica svolte; b) il piano di verifica e la valutazione dei rischi; c) informazioni sufficienti a corroborare la valutazione del piano di monitoraggio e del progetto di relazione di verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte in merito al fatto che le inesattezze individuate siano rilevanti o meno. 2.   La documentazione interna di verifica è redatta in modo che il responsabile dell'esame indipendente di cui agli e l'organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica è stata condotta in conformità del presente regolamento.
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