Art. 28
Documentazione interna di verifica
In vigore dal 22 set 2016
Documentazione interna di verifica
1. Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:
a)
i risultati delle attività di verifica svolte;
b)
il piano di verifica e la valutazione dei rischi;
c)
informazioni sufficienti a corroborare la valutazione del piano di monitoraggio e del progetto di relazione di verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte in merito al fatto che le inesattezze individuate siano rilevanti o meno.
2. La documentazione interna di verifica è redatta in modo che il responsabile dell'esame indipendente di cui agli e l'organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica è stata condotta in conformità del presente regolamento.
Storico versioni
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