Art. 20 · Relazione di verifica

Art. 20

Relazione di verifica

In vigore dal 22 set 2016
Relazione di verifica 1.   Sulla base delle informazioni raccolte, il verificatore rilascia alla società una relazione di verifica per ciascuna relazione sulle emissioni sottoposta a verifica. 2.   Nella relazione di verifica figura una dichiarazione secondo cui la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme o, qualora contenga inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima del rilascio della relazione di verifica, non conforme. 3.   Ai fini del paragrafo 2, la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme in esito alla verifica solo se priva di inesattezze rilevanti. 4.   La relazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi: a) il nome della società e l'identificazione della nave; b) un titolo che indichi in modo chiaro che si tratta di una relazione di verifica; c) l'identità del verificatore; d) il rimando alla relazione sulle emissioni e al periodo di riferimento sottoposto a verifica; e) il riferimento a uno o più piani di monitoraggio dichiarati conformi; f) il riferimento alla o alle norme di verifica utilizzate; g) la sintesi delle procedure seguite dal verificatore, comprese informazioni sulle visite in sito o le ragioni per le quali non sono state effettuate; h) la sintesi delle modifiche significative apportate al piano di monitoraggio e ai dati di attività nel periodo di riferimento, se del caso; i) la dichiarazione di verifica; j) la descrizione delle eventuali inesattezze e delle difformità non corrette, compresa la loro natura ed entità, il fatto che esse abbiano un'incidenza rilevante o meno e l'elemento o gli elementi della relazione sulle emissioni a cui si riferiscono; k) se del caso, le raccomandazioni di miglioramento; l) la data della relazione di verifica e la firma della persona autorizzata in nome e per conto del verificatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:2072:oj#art-20