Art. 17
Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione sulle emissioni
In vigore dal 22 set 2016
Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione sulle emissioni
1. Il verificatore che nel corso della verifica della relazione sulle emissioni individua inesattezze o difformità, le segnala tempestivamente alla società chiedendo che entro un termine ragionevole siano apportate le opportune correzioni.
2. Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le inesattezze o difformità corrette durante la verifica.
3. Se la società non corregge le inesattezze o le difformità di cui al paragrafo 1, il verificatore le chiede di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle difformità prima di rilasciare la relazione di verifica.
4. Il verificatore determina se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate ad altre, hanno un'incidenza sulle emissioni totali comunicate o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se tale incidenza comporta inesattezze rilevanti.
5. Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze o le difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui all' ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.
Storico versioni
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