Art. 17 · Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione sulle emissioni

Art. 17

Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione sulle emissioni

In vigore dal 22 set 2016
Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione sulle emissioni 1.   Il verificatore che nel corso della verifica della relazione sulle emissioni individua inesattezze o difformità, le segnala tempestivamente alla società chiedendo che entro un termine ragionevole siano apportate le opportune correzioni. 2.   Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le inesattezze o difformità corrette durante la verifica. 3.   Se la società non corregge le inesattezze o le difformità di cui al paragrafo 1, il verificatore le chiede di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle difformità prima di rilasciare la relazione di verifica. 4.   Il verificatore determina se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate ad altre, hanno un'incidenza sulle emissioni totali comunicate o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se tale incidenza comporta inesattezze rilevanti. 5.   Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze o le difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui all' ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.
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